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Ordinanza — n. 121/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 121/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUCHI MOUNIR (CUI: 0180NHK) nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; • E CONSIDERATO IN D/RITTO Letto il ricorso di Lamouchi Mounir; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il reato contestato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei tre motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei tre motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Parole chiave

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dubbio circa il carattere di infrazione prove acquisite illegalmente eccezione di illegalità causa illecita responsabilità penale difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUCHI MOUNIR (CUI: 0180NHK) nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; •

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN D/RITTO Letto il ricorso di Lamouchi Mounir; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il reato contestato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei tre motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il C liere estensore Il Presid