Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to meet statutory conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Athos Gregoratti inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings on criminal responsibility and the application of specific penal code articles. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already addressed and dismissed in the appellate judgment without providing new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already considered by the court of first instance or if it fails to demonstrate a violation of law based on new grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORATTI ATHOS, nato ad Atri il 20/07/1997 avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Athos Gregoratti; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo) e la violazione di legge in relazione agli artt. 62, n. 4), e 131-bis cod. pen., sono: il primo, indeducibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione argomenti già dedotti nell'atto di appello e puntualmente disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata) e nell'inammissibile sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova; il secondo, poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine sia al fatto che l'imputato aveva commesso più reati della stessa indole, con la conseguente preclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.) sia all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., per non potersi un danno di C 600,00 essere considerato di speciale tenuità (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2