Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 119/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentencing as arguments are groundless and discretion is respected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenica Cilione inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Cilione challenged the application of criminal statutes regarding theft and recidivism, arguing for a different penalty regime. The court rejected these claims as groundless, noting that the lower court's reasoning was logical, legally sound, and properly exercised its discretionary power without error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals based on the erroneous application of criminal law or the exercise of discretionary power are inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated and free from logical or legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility discretionary power review manifestly unfounded grounds reiteration of appeal arguments procedural costs award diritto di ottenere una decisione domanda di revisione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 133 cod. pen.
689, nonché all'art. 133 cod. pen. e all'art.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
e all'art. 545-bis cod. proc. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati, atteso che: quanto al primo, essi si risolve nella reiterazione di quanto già dedotto nell'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte d'appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg.
art. 133 cod. pen
689, nonché all'art. 133 cod. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
e all'art. 545-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIONE DOMENICA, nata a Domodossola il 26/05/1975 avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenica Cilione; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen. (primo motivo) e agli artt. 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché all'art. 133 cod. pen. e all'art. 545-bis cod. proc. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati, atteso che: quanto al primo, essi si risolve nella reiterazione di quanto già dedotto nell'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte d'appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); quanto al secondo, la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'applicazione di una pena sostitutiva non fosse idonea ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata), così dando adeguatamente conto dell'esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, con una valutazione che, in quanto adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.