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Ordinanza — n. 117/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding late request for substitute penalty under transitional law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 117/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pietro Giuseppe Demma inadmissible due to a manifestly unfounded argument. Demma claimed the Court of Appeal failed to rule on his request for a substitute penalty under Article 95 of Legislative Decree 150/2022, which he submitted after the appeal judgment's operative part but before its reasoning. The court ruled that the procedural timeline for this transitional regime is determined by the date the appeal judgment is pronounced, not the submission of the request, thereby rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 95 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; The request for a substitute penalty under the transitional regime is admissible only if filed before the judgment of appeal is pronounced, as the appeal judgment date determines the pendency of the proceedings before the Supreme Court.

Parole chiave

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substitute penalty request transitional regime applicability appeal judgment date procedural inadmissibility Legislative Decree 150/2022 spese per i mezzi ausiliari sanzione sostitutiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 95 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Letto il ricorso di Pietro Giuseppe Demma; ritenuto che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 95 del d.lgs.
Art. 666 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi
(Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv.
Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano
Nello stesso senso: Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv.
Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini
Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, Rancan
Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato
252012; Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMMA PIETRO GIUSEPPE, nato a Marsala il 01/09/1982 avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Giuseppe Demma; ritenuto che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Palermo, sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive, avanzata (il 01/02/2023) dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, emesso il 12/12/2022, ma prima del deposito della motivazione della stessa sentenza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha già chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 - come è avvenuto nel caso in esame -, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228-01.

Nello stesso senso: Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229-01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/202:3, Sabatini, Rv. 285154-01), atteso che si deve ritenere giudizio pendente il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012; Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 nove