Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and procedural bar on new defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cabizza and Porcheddu inadmissible, dismissing their claims regarding fraud liability and procedural bars. The court found the first appeal lacked concrete interest for Porcheddu and was merely repetitive for Cabizza, while the second appeal was barred because the substantive judgment had already formed a res judicata preventing new non-punishment grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must be supported by concrete interest and cannot introduce new defenses that were not raised in the first instance once a substantive judgment has formed res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CABIZZA EUGENIA nato a SASSARI il 19/02/1973 PORCHEDDU VINCENZO nato a SASSARI il 15/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Cabizza Eugenia e Porcheddu Vincenzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità in relazione alla truffa di cui al capo c), non appaia sorretto, per Porcheddu (assolto in parte qua), da un concreto interesse e risulti altresì, per Cabizza, meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, a fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logici giuridici della Corte territoriale, che ha escluso il tentativo, essendosi conseguito il profitto della truffa con la ricezione del denaro (con un vago cenno al risarcimento quale eventuale post factum, restando non provato e non poi non dedotto che ci fosse stata un'integrale riparazione del danno) e chiarito la posizione rigida sulle circostanze generiche richiamando la gravità e la reiterazione delle condotte in danno di soggetti perlopiù in disagiate condizioni economiche);
Considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, che l'inidoneità del ricorso inammissibile a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto "giudicato sostanziale", preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531;
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il CoriciJiere estensore Il P