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Ordinanza — n. 115/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 115/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO VINCENZO nato a PALERMO il 11/C18/1971 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Sammaritano Vincenzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita risulta meramente reiterativo di censure già disattese congruamente della Corte di appello (cfr. pp. 2-3, ove si condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell'asportazione del mobilio dopo lo sfratto e l'implausibilità della versione difensiva) e comunque generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, precedenti doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in termini di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell'intensità del dolo;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 115/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pp. 2-3, ove si condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell'asportazione del mobilio dopo lo sfratto e l'implausibilità della versione difensiva) e comunque generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, precedenti doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in termini di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell'intensità del dolo;

Parole chiave

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distrazione di valori patrimoniali sottrazione di una cosa mobile beni mobili diritto di riprendere il possesso della cosa appropriazione indebita di beni demaniali sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Considerato che il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO VINCENZO nato a PALERMO il 11/C18/1971 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sammaritano Vincenzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita risulta meramente reiterativo di censure già disattese congruamente della Corte di appello (cfr. pp. 2-3, ove si condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell'asportazione del mobilio dopo lo sfratto e l'implausibilità della versione difensiva) e comunque generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, precedenti doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in termini di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell'intensità del dolo;

Considerato che il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., oggetto del terzo motivo, è adeguatamente argomentato con la genericità del gravame sul punto (ripetuta anche in questa sede, ove non si rappresenta alcunché per contrastare in concreto tale giudizio); Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, in tema di dosimetria della pena, appare insuperabilmente generico, a fronte della gravità del fatto più volte sottolineata dai giudici di merito; Considerato che, quanto al quinto motivo, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02;

Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con uliere estensor