Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 114/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific facts required by Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Mizzon inadmissible due to a lack of specific factual grounds. Although Mizzon contested the sentencing calculation as illogical and contradictory, the court found his arguments generic and indeterminate under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to exercise its supervisory role because the appeal did not identify the specific elements underlying the criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the particular elements of the contested decision that form the basis of the criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code sentencing review specific elements required pena pecuniaria sospesa sanzione sproporzionata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIZZON CRISTIAN (CUI 03LAF6G), nato a Verona il 20/01/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN 'DIRITTO Letto il ricorso di Cristian Mizzon; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.