Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest contradiction in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ettore Foddis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Foddis challenged the second instance court's acquittal of Daniele Mei for attempted fraud, citing violations of Articles 56 and 640 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the lower court's extensive reasoning was consistent, logical, and properly evaluated the probative value of the evidence without manifest contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the challenged judgment is not contradicted by manifest illogicality or error in the application of law, provided the lower court has sufficiently motivated its decision and invited a re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODDIS ETTORE, nato ad Assemini il 01/11/1955 nel procedimento a carico di: MEI DANIELE, nato a Cagliari il 08/01/1974 avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ettore Foddis; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente parte civile Ettore Foddis lamenta la violazione degli artt. 56 e 640 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma dell'assoluzione dell'imputato Daniele Mei dal reato di tentata truffa ai suoi danni, non è consentito, perché, a fronte dell'ampia e articolata motivazione della Corte d'appello (si vedano, in particolare, le pagine da 10 a 17 della sentenza impugnata), la quale risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste, si traduce nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine al loro significato probatorio, il che non è ammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023