Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding public damage liability under penal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Conte Francesco inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The court found that the sole viable argument regarding public damage to items exposed to public trust remained procedurally valid despite legislative changes, while other claims required a review of trial materials not permitted in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the only viable ground is manifestly unfounded, and other grounds require a review of trial materials prohibited in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE FRANCESCO nato a PERDIFUMO il 26/07/1944 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Conte Francesco; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso concretamente apprezzabile nell'atto di impugnazione depositato con modalità telematica, che risulta verosimilmente incompleto, è manifestamente infondato, in quanto, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, resta procedibile d'ufficio il danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, come da imputazione non oggetto di censure; Considerato che le restanti censure che contestano l'affermazione di responsabilità per il suddetto reato sollecitano una rilettura del materiale istruttorio non consentita nel giudizio di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con 'ere estensore Il Presidente