Italian Court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to lack of grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lopes Nascimento Jose Manuel inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and conditional suspension of sentence, arguing procedural flaws. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court's factual assessments were not subject to review and its reasoning regarding the defendant's conduct was logical and unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 133, 163, 164 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court's factual findings are non-reviewable and its reasoning on sentencing benefits is logically coherent and unassailable.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES NASCIMENTO JOSE MANUEL, nato a Santo Anta° (Capo Verde) il 24/07/1981 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lopes Nascimento Jose Manuel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen., con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato al riguardo, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, la stessa Corte d'appello, con un'argomentazione logica e coerente, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il suddetto beneficio dopo avere valutato che la condotta processuale dell'imputato inducesse a una prognosi sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2