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Ordinanza — n. 108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific factual correlation to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Antonuccio inadmissible due to a lack of specific motivation. The appellant argued for a review of the criminal liability judgment's evidence assessment, but the court found these arguments merely repetitive of reasons already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to establish a logical or legal connection between the contested decision and the new grounds presented.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically correlate the reasons of the contested decision with the grounds of the appeal.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific motivation correlation of arguments inadmissible appeal criminal procedure code allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.
3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCIO SEBASTIANO, nato a Siracusa il 01/12/1955 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base del giudizio di responsabilità penale del ricorrente, è generico poiché è fondato su deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con argomenti logici e giuridicamente corretti, e, pertanto, non specifiche (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.