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Ordinanza — n. 107/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence increase for exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Blandino inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a review of the appellate court's reasoning regarding generic mitigating circumstances and the legality of the sentence increase. The court rejected these claims, finding the lower court's factual assessment unchallengeable and confirming the sentence increase did not violate statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 133, 163, 81 cod. pen.; The appellate court's factual findings on mitigating circumstances are unchallengeable on appeal, and a sentence increase under Article 81 remains valid if it does not exceed the limits prescribed by Article 163.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentence increase limits generic mitigating circumstances factual findings unchallengeable statutory penalty caps prove fabbricate azione di paternità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
peri (primo motivo) e all'art. 163 cod.
Art. 81 cod. pen.
7 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto che la pena irrogata in aumento, ex art. 81 cod. pen. (tre anni e otto mesi di reclusione), sulla pena già irrogata con sentenza irrevocabile non rientrasse nei limiti di cui all'art.
art. 163 cod. pen
peri (primo motivo) e all'art. 163 cod. pen.
art. 81 cod. pen
7 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto che la pena irrogata in aumento, ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANDINO FABRIZIO, nato ad Augusta il 18/11/1968 avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Blandino; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. peri (primo motivo) e all'art. 163 cod. pen. (secondo motivo), sono: il primo, manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto che la pena irrogata in aumento, ex art. 81 cod. pen. (tre anni e otto mesi di reclusione), sulla pena già irrogata con sentenza irrevocabile non rientrasse nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (si veda la pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.