Cassation court dismisses appeal against second-instance criminal judgment for inadmissible grounds and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Castagna inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Castagna challenged the second-instance judgment regarding violations of Article 640 and sentencing under Articles 62-bis and 133 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and lacked new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 62-bis, 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance or if the lower court's factual findings and sentencing discretion are not subject to review at the cassation level.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA MASSIMO, nato a Seravezza il 31/10/1972 avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Castagna; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. (primo motivo) e in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (secondo motivo), sono indeducibili: il primo poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c:orte di merito con corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); il secondo, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, sia alla determinazione della misura della pena, esercitando la propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 202