Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to improper signature and lack of reasonable doubt standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared two appeals inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The first appeal was rejected because it merely requested a different evaluation of evidence rather than citing legal violations, while the second was dismissed for being signed personally by the defendant instead of by a registered defense attorney. The court ruled that the appeal violated procedural requirements regarding the mandatory signature of defense counsel and the proper grounds for challenging a lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a registered defense attorney to be admissible, and grounds for cassation cannot consist solely in requesting a different factual evaluation without alleging legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLO DANIELA MARIA RITA, nata ad Aci Sant'Antonio il 31705/1980 avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Daniela Maria Rita Bertolo; ritenuto che, cominciando dal ricorso a firma dell'avv. Alfio Grasso, il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al principio della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», non è consentito in quanto, a fronte di una motivazione della Cori:e d'appello esente da contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata), il motivo di ricorso consiste nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una diversa valutazione della valenza probatoria degli elementi di prova e degli stessi fatti, in termini asseritamente più persuasivi, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv.
Alfio Grasso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, nel caso di specie la Corte d'appello ha negato la concessione del beneficio ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, tra l'altro, l'elemento della gravità del fatto e della condotta (di "palo") dell'imputata, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli dedotti dall'imputata; ritenuto che, passando al secondo ricorso, si deve preliminarmente rilevare che esso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da