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Ordinanza — n. 103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIANISI GIUSEPPE, nato a Catania il 13/11/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Giuseppe Viglianisi; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione per travisamento della prova o per illogicità della stessa motivazione «in merito alla provenienza delittuosa delle rotaie», è manifestamente infondato, atteso che il lamentato travisamento della prova - in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il testimone Battiato non avrebbe riferito che le rotaie di cui all'imputazione avevano un numero identificativo che consentisse di ritenerle come quelle in uso a R.F.I. s.p.a. - non appare comunque decisivo, atteso che, anche a prescindere da ciò, gli ulteriori elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano comunque idonei a giustificare, logicamente, la provenienza delittuosa delle rotaie rinvenute in possesso dell'imputato, tali dovendosi ritenere gli elementi, riferiti dallo stesso testimone Battiato, che le suddette rotaie erano dello stesso tipo di quelle in uso a R.F.I. s.p.a. e messe in opera sulla linea ferroviaria dove si erano verificati i furti, che le rotaie vengono tagliate solo quando vengono rubate, per essere trasportate, e c:he l'imputato non aveva in alcun modo giustificato il possesso delle medesime, in particolare, di avere legittimamente acquistato delle rotaie ferroviarie; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al rilievi difensivi che erano stati formulati con il secondo e con il terzo motivo di appello, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Catania ha logicamente motivato che la documentazione difensiva, in quanto del tutto generica (facendo - appunto genericamente - riferimento a «materiale ferroso»), non si poteva comunque reputare idonea a provare il legittimo acquisto, da parte dell'imputato, delle rotaie di cui all'imputazione; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione con la quale la Corte d'appello ha negato il suddetto beneficio si deve ritenere sufficiente, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, tale potendosi ritenere anche il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Giuseppe Viglianisi; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione per travisamento della prova o per illogicità della stessa motivazione «in merito alla provenienza delittuosa delle rotaie», è manifestamente infondato, atteso che il lamentato travisamento della prova - in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il testimone Battiato non avrebbe riferito che le rotaie di cui all'imputazione avevano un numero identificativo che consentisse di ritenerle come quelle in uso a R.F.I. s.p.a. - non appare comunque decisivo, atteso che, anche a prescindere da ciò, gli ulteriori elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano comunque idonei a giustificare, logicamente, la provenienza delittuosa delle rotaie rinvenute in possesso dell'imputato, tali dovendosi ritenere gli elementi, riferiti dallo stesso testimone Battiato, che le suddette rotaie erano dello stesso tipo di quelle in uso a R.F.I. s.p.a. e messe in opera sulla linea ferroviaria dove si erano verificati i furti, che le rotaie vengono tagliate solo quando vengono rubate, per essere trasportate, e c:he l'imputato non aveva in alcun modo giustificato il possesso delle medesime, in particolare, di avere legittimamente acquistato delle rotaie ferroviarie; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al rilievi difensivi che erano stati formulati con il secondo e con il terzo motivo di appello, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Catania ha logicamente motivato che la documentazione difensiva, in quanto del tutto generica (facendo - appunto genericamente - riferimento a «materiale ferroso»), non si poteva comunque reputare idonea a provare il legittimo acquisto, da parte dell'imputato, delle rotaie di cui all'imputazione; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione con la quale la Corte d'appello ha negato il suddetto beneficio si deve ritenere sufficiente, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, tale potendosi ritenere anche il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indizio trasporti ferroviari prove acquisite illegalmente affinità dei prodotti verosimiglianza della persecuzione origine delle merci

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIANISI GIUSEPPE, nato a Catania il 13/11/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Viglianisi; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione per travisamento della prova o per illogicità della stessa motivazione «in merito alla provenienza delittuosa delle rotaie», è manifestamente infondato, atteso che il lamentato travisamento della prova - in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il testimone Battiato non avrebbe riferito che le rotaie di cui all'imputazione avevano un numero identificativo che consentisse di ritenerle come quelle in uso a R.F.I. s.p.a. - non appare comunque decisivo, atteso che, anche a prescindere da ciò, gli ulteriori elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano comunque idonei a giustificare, logicamente, la provenienza delittuosa delle rotaie rinvenute in possesso dell'imputato, tali dovendosi ritenere gli elementi, riferiti dallo stesso testimone Battiato, che le suddette rotaie erano dello stesso tipo di quelle in uso a R.F.I. s.p.a. e messe in opera sulla linea ferroviaria dove si erano verificati i furti, che le rotaie vengono tagliate solo quando vengono rubate, per essere trasportate, e c:he l'imputato non aveva in alcun modo giustificato il possesso delle medesime, in particolare, di avere legittimamente acquistato delle rotaie ferroviarie; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al rilievi difensivi che erano stati formulati con il secondo e con il terzo motivo di appello, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Catania ha logicamente motivato che la documentazione difensiva, in quanto del tutto generica (facendo - appunto genericamente - riferimento a «materiale ferroso»), non si poteva comunque reputare idonea a provare il legittimo acquisto, da parte dell'imputato, delle rotaie di cui all'imputazione; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione con la quale la Corte d'appello ha negato il suddetto beneficio si deve ritenere sufficiente, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, tale potendosi ritenere anche il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i