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Ordinanza — n. 102/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it proposed a new factual narrative rather than correcting legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 102/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Sebastiano Cavallaro's appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for challenging a lower court's decision. Cavallaro argued that the Court of Appeal of Catania erred in not recognizing his desistance, but the court found his arguments merely proposed an alternative factual reconstruction without citing evidence of a legal error or misinterpretation. Consequently, the appeal was rejected, and Cavallaro was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not demonstrate a specific error of law or a manifest illogicality in the contested judgment, but instead attempts to propose a completely different factual reconstruction of the events without alleging a misinterpretation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction error of law manifest illogicality Cassa delle ammende desistance recognition procedural costs motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO SEBASTIANO nato a GIARRE il 18/09/1972 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebastiano Cavallaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento della desistenza, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché, invero, si risolve non già nell'evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità che affligge la sentenza impugnata ma nel proporre una diversa ricostruzione dell'episodio senza, peraltro, nemmeno addurre ed allegare l'esistenza di un travisamento; rilevato che, sulla desistenza, infatti, la Corte ha motivato con argomentazioni esaustive in punto di fatto e corrette in punto di diritto con cui, peraltro, il ricorso omette di confrontarsi limitandosi a riproporre una alternativa e difforme ricostruzione dell'episodio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 20