Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding mitigating circumstance of minor damage in robbery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance for minor damage under Article 62 of the Penal Code, claiming the decision lacked proper motivation. The court rejected this, noting that the contested judgment actually contained ample and coherent reasoning consistent with established jurisprudence, which requires evaluating the harmful effects on the victim's person, not just the value of stolen goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is refuted by the presence of coherent arguments in the contested decision, as the configurability of the mitigating circumstance of minor damage in robbery does not require the stolen item to have only minimal value but also considers the harmful effects on the victim's person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ANDREA nato a FOGGIA il 08/11/1987 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Simone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 5) dell'imputazione, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'esistenza dei lamentati vizi motivazionali è in realtà smentita dalla presenza di ampia argomentazione coerente, peraltro, con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche recentemente, Sez. 2 - , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembr