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Ordinanza — n. 100/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds, unsupported arguments, and discretionary sentencing under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Di Venuta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the specific sentence, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, manifestly unfounded, and an overreach of appellate jurisdiction over discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 337, 62-bis, 133 c.p.; The Court of Cassazione dismisses criminal appeals where grounds are generic, unsupported by new evidence, or constitute an improper review of the trial court's discretionary sentencing power.

Parole chiave

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generic appeal grounds discretionary sentencing mitigating circumstances appellate jurisdiction Italian Penal Code sanzioni penali attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VENUTA ANGELO, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Di Venuta; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 337 (il primo motivo), 62-bis (il secondo motivo) e 133 (il terzo motivo) cod. pen., sono: il primo, generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con argomenti giuridici del tutto corretti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - avuto riguardo al precedente da cui l'imputato era gravato e alle modalità della condotta da lui realizzata -, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, atteso che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogando una pena detentiva (cinque mesi di reclusione) che è ben al di sotto della media edittale della pena per la ricettazione di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre