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Ordinanza — n. 98/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for counterfeit goods possession, ruling it a danger crime without need for gross counterfeiting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 98/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Armando Cannella's appeal inadmissible regarding his conviction for possession of counterfeit goods. The appellant argued for a violation of law concerning the definition of the crime and excessive sentencing, but the court found the conviction correct under Article 474 of the Penal Code. The court ruled that this offense protects public trust in trademarks and constitutes a danger crime, meaning gross counterfeiting is not required for conviction, and the sentence was within judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; The possession of goods bearing counterfeit marks constitutes the crime of Article 474 of the Penal Code as a danger offense, without requiring the realization of the deception or the presence of gross counterfeiting.

Parole chiave

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possession counterfeit goods danger crime public trust trademarks gross counterfeiting requirement judicial discretion sentencing contraffazione di merci marchi ingannevoli buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso di Armando Cannella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Armando Cannella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje
Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse
258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ARMANDO, nato a Catania il 20/04/1977 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Armando Cannella; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata risulta conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamenl:o dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836- 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato atteso che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo (come nel caso in esame, dove la pena irrogata di sei mesi di reclusione è ben al di sotto della media edittale della pena per il reato di ricettazione di particolare tenuità, la quale è punita con la pena da 15 giorni a sei anni di reclusione), anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21