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Ordinanza — n. 97/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 97/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 97/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA IOLANDA, nata a Siderno il 06/03/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Iolanda Bevilacqua; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pem, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e la violazione di legge con riguardo alla determinazione della misura della pena, sono: il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 8 della stessa sentenza), le doglianze della ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato (si vedano, in particolare,. le pagg. 8-9 della sentenza impugnata) come, diversamente da quanto sostenuto dall'imputata, il giudice di primo grado non aveva "trasformato" la contestata fattispecie plurisoggettiva in monosoggettiva, ma si era limitato a constatare che l'esistente concorrente nel reato non era stato individuato; il terzo, del tutto generico, atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della misura della pena del tutto adeguata (si veda, in particolare, la pag. 9 della stessa sentenza), in quanto fondata sul riferimento ai tre precedenti penali dell'imputata, di cui due proprio per truffa, la ricorrente ha omesso di indicare le specifiche ragioni della propria doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 97/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Iolanda Bevilacqua; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pem, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e la violazione di legge con riguardo alla determinazione della misura della pena, sono: il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 8 della stessa sentenza), le doglianze della ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato (si vedano, in particolare,. le pagg. 8-9 della sentenza impugnata) come, diversamente da quanto sostenuto dall'imputata, il giudice di primo grado non aveva "trasformato" la contestata fattispecie plurisoggettiva in monosoggettiva, ma si era limitato a constatare che l'esistente concorrente nel reato non era stato individuato; il terzo, del tutto generico, atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della misura della pena del tutto adeguata (si veda, in particolare, la pag. 9 della stessa sentenza), in quanto fondata sul riferimento ai tre precedenti penali dell'imputata, di cui due proprio per truffa, la ricorrente ha omesso di indicare le specifiche ragioni della propria doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione in materia penale pluralità di motivazioni principio del ne bis in idem doppia punibilità capacità di stare in giudizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA IOLANDA, nata a Siderno il 06/03/1979 avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iolanda Bevilacqua; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pem, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e la violazione di legge con riguardo alla determinazione della misura della pena, sono: il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 8 della stessa sentenza), le doglianze della ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato (si vedano, in particolare,. le pagg. 8-9 della sentenza impugnata) come, diversamente da quanto sostenuto dall'imputata, il giudice di primo grado non aveva "trasformato" la contestata fattispecie plurisoggettiva in monosoggettiva, ma si era limitato a constatare che l'esistente concorrente nel reato non era stato individuato; il terzo, del tutto generico, atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della misura della pena del tutto adeguata (si veda, in particolare, la pag. 9 della stessa sentenza), in quanto fondata sul riferimento ai tre precedenti penali dell'imputata, di cui due proprio per truffa, la ricorrente ha omesso di indicare le specifiche ragioni della propria doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 nove