Italian Court dismisses appeals by three Moroccan nationals regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Moner Mohmed, Oubane Sofiane, and Oubane Issam inadmissible. The appellants argued for acquittal on specific charges and challenged the denial of generic mitigating circumstances, claiming flaws in the lower court's reasoning. The Supreme Court rejected these claims, stating that the appellate court's factual assessment regarding the severity of crimes and victim vulnerability was not subject to review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging the denial of mitigating circumstances or alleging lack of motivation are inadmissible when the lower court's factual evaluation is based on clear evidence and does not manifestly contradict the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONER MOHMED, nato in Marocco il 01/01/1987 OUBANE SOFIANE, nato in Marocco il 28/02/1986 OUBANE ISSAM, nato in Marocco il 18/02/1983 avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo, di Moner Mohmed, Oubane Sofiane e Oubane Issam; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione con riferimento alle richieste di assoluzione dei ricorrenti in relazione ai capi C) e G) dell'imputazione e la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'art. 62-bis cod. pen., sono:
a) il primo, non consentito, poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 10 della stessa sentenza), le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato dei diversi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità;
b) il secondo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, la pag. 10 della sentenza impugnata), avendolo escluso in ragione della gravità dei reati, tenuto conto delle modalità e dei tempi di commissione degli stessi (di notte, all'interno di abitazioni), della pluralità delle aggravanti e della qualità soggettiva delle vittime (persone anziane), così esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novem