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Ordinanza — n. 95/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 95/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 95/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATUOGNO VINCENZA nato a NAPOLI il 03/10/1968 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Vincenza Catuogno; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 95/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abbandono del posto di lavoro assenza ingiustificata disdetta tardiva violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro disdetta ingiustificata violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Vincenza Catuogno; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATUOGNO VINCENZA nato a NAPOLI il 03/10/1968 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenza Catuogno; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre