Ordinanza — n. 95/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATUOGNO VINCENZA nato a NAPOLI il 03/10/1968 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Vincenza Catuogno; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 95/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATUOGNO VINCENZA nato a NAPOLI il 03/10/1968 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenza Catuogno; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sia difesa prospetta doglianze generiche, in fatto„ e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte nonché del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, anche attraverso il legittimo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 8 sulla responsabilità; pagg. 8 e 9 su generiche e pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre