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Ordinanza — n. 94/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new arguments merely request different evidentiary evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 94/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Donato Greco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Greco argued that the Court of Appeal violated criminal code provisions regarding extortion and misinterpreted evidence concerning his trial testimony. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was logical and that the appellant's arguments merely sought a different assessment of probative value, which is prohibited in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the new grounds merely solicit a different evaluation of the probative value of evidence to reach different conclusions, as this is not permissible in the stage of legality review.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal evaluation of evidence stage of legality probative value assessment criminal procedure code court costs and fine dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 585, comma 4, secondo periodo cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO DONATO, nato a Ostuni il 23/11/1971 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donato Greco e i motivi nuovi a firma dell'avv. Giulio Murano; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano la violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., e il vizio della motivazione (con asserito travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato durante il proprio esame nel corso del processo di primo grado) con riguardo all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di tentata estorsione, non è consentito, atteso che, a fronte di una motivazione della Corte d'appello che appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata), le argomentazioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza degli stessi elementi, il che non è ammissibile in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è. manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego del suddetto beneficio (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza impugnata), avendolo escluso in ragione sia della gravità della condotta realizzata sia dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi (tra i quali anche quello, dedotto dal Greco, relativo al suo buon comportamento processuale) ed esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede chi legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 n