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Ordinanza — n. 90/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 90/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Anna Modolo's appeal inadmissible due to the lack of specificity in her sole ground of complaint. Modolo argued for a re-evaluation of evidence proving her criminal liability, but the court found her arguments generic and failing to identify specific distortions of the lower court's findings. Consequently, the appeal was rejected, and Modolo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts without identifying decisive distortions of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity criminal liability proof inadmissible appeal re-evaluation of evidence sindacato di legittimità ritiro della querela penale allegazioni insufficientemente motivate difensore di fiducia

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOLO ANNA nato a NAPOLI il 26/08/1971 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Modolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed in difetto della pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni puntuali in fatto ed immuni da profili di manifesta illogicità e con i quali, peraltro, la difesa non si confronta (cfr., in particolare, le c:onsiderazioni sulla riconducibilità dei messaggi "whatsapp" e della carta Postepay alla odierna ricorrente, di cui a pag. 4 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 nove