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Ordinanza — n. 89/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 89/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 89/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 ALMONTE RODRIGEZ BISKELLY PATRICIA nato il 14/02/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 89/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 ALMONTE RODRIGEZ BISKELLY PATRICIA nato il 14/02/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive impugnazione di decisioni amministrative termini di ricorso tempestività dell'inoltro disdetta tardiva inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Angelo Medoro e Patricia Biskelly Almonte Rodriguez; considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta la mancanza di prova del contributo concorsuale dell'imputata ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 ALMONTE RODRIGEZ BISKELLY PATRICIA nato il 14/02/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Angelo Medoro e Patricia Biskelly Almonte Rodriguez; considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta la mancanza di prova del contributo concorsuale dell'imputata ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio in quanto, peraltro, proposte in difetto della pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della tipica discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 n