Italian Supreme Court annuls fraud conviction due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the second-instance judgment convicting Alessandro Lulli for fraud without remitting the case for retrial. Although the lower court upheld the conviction based on specific fraudulent acts, the Court found the appeal inadmissible because the victims had formally withdrawn their complaints, which the defendant accepted. The Court ruled that this withdrawal extinguished the criminal offense under Article 640 of the Penal Code, rendering the conviction legally impossible despite the procedural arguments raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The withdrawal of the complaint by the offended party, accepted by the accused, extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of the conviction without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LULLI ALESSANDRO, nato a Grosseto il 17/07/1975 avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte d'appello L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 08/02/2021 del Tribunale di L'Aquila, confermava la condanna di Alessandro Lulli alla pena di otto mesi di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di truffa ai danni di Anastasia Cesetti e di Piergiorgio Chelli, concedendo al suddetto imputato la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alessandro Lulli, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto la mancata puntuale individuazione degli artifici e raggiri necessari ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, nonché degli elementi sintomatici del dolo iniziale, idoneo distinguere il suddetto reato dal mero inadempimento contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione, il travisamento del fatto e la violazione di legge con riguardo all'esclusione, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art 162-ter cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.
2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e due i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.
3. Ciò posto, si deve rilevare che il reato di truffa semplice è punibile a querela della persona offesa. A tale proposito, si deve rilevare l'intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese Anastasia Cesetti e Piergiorgio Chelli, con accettazione della stessa remissione da parte dell'imputato Alessandro Lulli - atti qui trasmessi dall'avv. Riccardo Lottini, difensore del Lulli - con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
4. Al riguardo, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte:
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, P.v. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così :
Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.).
5. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione. In assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato