Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 87/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific proof grounds and overstepping appellate review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 87/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Diego Scalas inadmissible due to a lack of concrete specificity in his proof arguments. The appellant attempted to re-evaluate evidence and reconstruct facts using criteria different from those applied by the lower court, which the supreme court deemed outside its jurisdiction. Consequently, the court ruled that the lower judges had sufficiently motivated their conviction and that the appeal must be rejected with costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the lower courts, but must only verify the structural coherence of the judgment based on the same evaluative parameters used by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of concrete specificity appellate review limits re-evaluation of evidence structural coherence inadmissible appeal abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAS DIEGO nato a QUARTU SANT'ELENA il 06/11/1976 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diego Scalas; considerato che l'unico motivo di ricorso, formulato in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata„ alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr., Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 n