Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to factual findings and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Anselmo Vellani inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower courts' judgment on substantive law violations and defects in reasoning regarding the conditional suspension of sentence. The court rejected these arguments because they merely contested the factual evaluation and the application of the benefit of conditional suspension without meeting the strict requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, 192 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 163 c.p. The Court of Cassation holds that appeals challenging the substantive outcome of a trial or the persuasiveness of the reasoning are inadmissible unless they demonstrate a manifest logical flaw or a specific violation of procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLANI ANSELMO nato a SASSUOLO il 11/04/1965 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; ;77—
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Anselmo Vellani; considerato che il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., nonché dell'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione, è appena il caso di ribadire che sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;
Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, RV. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 - 11); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041;
Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato, ma deve effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano diligentemente forniti dalla parte interessata in vista della decisione, situazione nel caso di specie nemmeno prospettata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a