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Ordinanza — n. 85/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 85/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 85/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI TAREK nato il 26/08/1978 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Tarek Abidi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e della necessaria analisi critica delle argomentazioni alla base del provvedimento impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente lineari e giuridicamente corretti (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 85/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e della necessaria analisi critica delle argomentazioni alla base del provvedimento impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente lineari e giuridicamente corretti (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594;

Parole chiave

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domanda d'asilo di una famiglia turca abitazione familiare durata minima di soggiorno alloggio insalubre fabbisogno abitativo obbligo di residenza

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Tarek Abidi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI TAREK nato il 26/08/1978 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tarek Abidi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e della necessaria analisi critica delle argomentazioni alla base del provvedimento impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente lineari e giuridicamente corretti (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre