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Ordinanza — n. 84/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges evidence evaluation rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 84/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the factual reconstruction and evidence evaluation regarding the subjective element of the crime. The appellant argued for a different assessment of the probative sources, but the Court held that such challenges fall outside the scope of the cassation review which is limited to legal errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the evaluation of evidence and the factual reconstruction of the crime is inadmissible as it exceeds the scope of the review, which is confined to legal errors, unless specific procedural violations are identified.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of evidence subjective element of crime beyond reasonable doubt procedural preclusion documenti mancanti fatti e prove nuovi inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.
pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.); che, ad ogni modo, la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere avanzata in questa sede (cfr., art.
Art. 95 D. Lg.vo 150 del 2022
pen.); che, ad ogni modo, la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere avanzata in questa sede (cfr., art. 95 D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28957 del 3.4.2017, D'Urso
Sez. 1, n. 53512 dell'11.7.2014, Gurgone
Sez. 1, n. 53512 dell'11.7.2014, Gurgone; Sez.
Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni
53512 dell'11.7.2014, Gurgone; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez.
Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickann
240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickann; Sez.
Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG (Castelli)
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01
Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01
Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520 — 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Ugolini; visti i motivi nuovi trasmessi dalla difesa in data 3.11.202:3; considerato che l'unico motivo del ricorso originario, incentrato in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito (cfr., cfr., Sez. 2, n. 28957 del 3.4.2017, D'Urso;

Sez. 1, n. 53512 dell'11.7.2014, Gurgone; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickann; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG (:/ Castelli); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) in coerenza con il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr,. tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01), situazione cui è paragonabile quella di una giustificazione "tardiva" e, per questo, con argomentazione non manifestamente illogica, stimata non attendibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame del motivo nuovo poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01) nel caso di specie, peraltro, concernenti questioni del tutto estranee a quelle dedotte con il ricorso principale e, pertanto, di per sé, non consentite (cfr., Sez. 2 - , n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520 — 01, secondo cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.); che, ad ogni modo, la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere avanzata in questa sede (cfr., art. 95 D.

Lg.vo 150 del 2022). P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos