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Ordinanza — n. 83/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 83/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 83/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONANNO FRANCESCO nato a SANT'ANTIMO il 12/09/1966 COSTANZI LUCA nato a RIMINI il 25/03/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 83/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONANNO FRANCESCO nato a SANT'ANTIMO il 12/09/1966 COSTANZI LUCA nato a RIMINI il 25/03/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Parole chiave

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tentata estorsione concussione motivazione inadeguata delle censure costituzionali introduzione di nuove restrizioni divieto di immissioni eccessive confisca sotto sanzione internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONANNO FRANCESCO nato a SANT'ANTIMO il 12/09/1966 COSTANZI LUCA nato a RIMINI il 25/03/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Francesco Buonanno e Luca Costanzi; ritenuto che entrambi i ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione nonché i vizi motivazionali della sentenza in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di specificità e tendono, piuttosto che a censurare la tenuta logica della motivazione ovvero a dedurre profili di violazione di legge, a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr., Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11-13 della sentenza in verifica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il