Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on responsibility, but the court found the grounds too generic and lacking specific references to the contested motivation. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity by presenting generic grounds without precise legal arguments or specific references to the contested motivation, thereby preventing the reviewing judge from identifying the issues raised.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER DEBORA nato a FAENZA il 23/04/1969 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; f t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Debora Suffer; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, del tutto prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle doglianze e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2023.