Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in procedural violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Di Lorenzo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground for appeal was rejected because it lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, merely alleging generic procedural errors without critical analysis. The second ground was dismissed as factually unfounded and inconsistent with established case law regarding the conditions for acquittal versus non-prosecution. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 238-bis c.p.p.: An appeal alleging procedural violations is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a critical analysis of the contested arguments or specific indications of how evidence was rendered unusable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/12/1985 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Di Lorenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, la Corte di appello ha motivato il rigetto della richiesta di escussione, sollecitata dalla difesa, non già richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scocuzza nell'altro processo ma facendo leva, unitamente agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, alla portata della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ovvero della prova dei fatti in essa accertati; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni personali, oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la formula di proscioglimento nel nnerto prevale sulla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21