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Ordinanza — n. 77/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in constitutional complaint and insufficient argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 77/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Artioli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The primary ground was that the constitutional complaint regarding the transitional law lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it contradicted the lower court's factual findings without alleging a genuine distortion. Furthermore, the court rejected arguments regarding sentencing discretion and mitigation because the appellate court had implicitly satisfied its burden of argumentation by referencing general criteria, rendering further specific justifications unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 12 D.Lg.vo 36/2018; Art. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p. The Court holds that a constitutional complaint must strictly align with the lower court's reasoning and cannot be based on counterfactual assertions, while generic requests for leniency are insufficient if the appellate court has adequately addressed the issue through implicit reasoning based on statutory criteria.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of constitutional complaint sentencing discretion mitigation of penalty Code of Criminal Procedure transitional law burden of argumentation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Stefano Artioli; lette le note d'udienza trasmesse in data 16.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 12 D.Lg.vo 36/2018
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Stefano Artioli; lette le note d'udienza trasmesse in data 16.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come avvenuto nel caso di specie (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTIOLI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 06/08/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Artioli; lette le note d'udienza trasmesse in data 16.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui i querelanti appresero dei mancati investimenti soltanto alla fine di marzo del 2018; rispetto a questa considerazione, la affermazione difensiva si presenta come controfattuale e non può trovare ingresso in questa sede non essendo nemmeno supportata dalla allegazione di un vero e proprio travisamento; che, peraltro, la considerazione in fatto su cui ha insistito la Corte d'appello rendeva evidentemente del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale ventilata dalla difesa e concernente la norma transitoria di cui all'art. 12 del D.

Lg.vo 36 del 2018; ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il relativo onere argomentativo è stato assolto sia pure in maniera implicita avendo la Corte d'appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nessuno dei quali era utilmente invocabile per giustificare una ulteriore mitigazione della pena; che, quanto alla graduazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, potendosi ritenere sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come avvenuto nel caso di specie (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec