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Ordinanza — n. 76/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific prescription defense due to prior appeal inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 76/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Marangoni and Chiapparini inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for acquittal based on the statute of limitations, but the court found their appeal to the Court of Appeal was fundamentally flawed and inadmissible. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, precluding the territorial court from raising the prescription defense at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; When an appeal is inadmissible due to genericity, the judgment becomes final and binding, precluding the raising of prescription defenses at the cassation level.

Parole chiave

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statute of limitations defense inadmissible appeal res judicata effect cassation procedure genericity of appeal divieto di demolizione stima nel raggruppamento terreni spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
articolo 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARANGONI SERGIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 22/09/1965 CHIAPPARINI ALESSANDRA nato a BOLOGNA il 30/01/1963 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI: CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Sergio Marangoni e Alessandra Chiapparini; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura il mancato proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione de reato, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, non essendosi validamente formato un rapporto di impugnazione in ragione della affermata inammissibilità dell'appello, statuizione che non ha formato oggetto di alcun rilievo difensivo con il presente ricorso, era ormai preclusa la possibilità, per la Corte territoriale, di rilevare e dichiarare le eventuali cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01, secondo cui, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria - nella specie per genericità -, deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 novembr