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Ordinanza — n. 74/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 74/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cau inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged motivational defects regarding the subjective element of the crime, essentially requesting a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected this because the Supreme Court lacks jurisdiction to re-read factual findings or adopt alternative fact-finding criteria distinct from those used by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reconstruct facts differently from the trial court, and appeals based solely on alternative factual assessments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation subjective element crime sindacato legittimita reconstruction facts violazione delle norme edilizie licenza edilizia comunale costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22255 del 26/04/2006
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22255 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
234148); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni lineari ed ineccepibili sul piano logico e corrette in punto di diritto, (cfr., Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI[ CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

t Letto il ricorso di Massimo Cau; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; è infatti certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22255 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni lineari ed ineccepibili sul piano logico e corrette in punto di diritto, (cfr., Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) dovendosi escludere la possibilità di sovrapporre, a quelle del giudice di merito, diverse ed alternative soluzioni o prospettazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21