Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cau inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged motivational defects regarding the subjective element of the crime, essentially requesting a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected this because the Supreme Court lacks jurisdiction to re-read factual findings or adopt alternative fact-finding criteria distinct from those used by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reconstruct facts differently from the trial court, and appeals based solely on alternative factual assessments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI[ CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
t Letto il ricorso di Massimo Cau; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; è infatti certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22255 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni lineari ed ineccepibili sul piano logico e corrette in punto di diritto, (cfr., Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.
4) dovendosi escludere la possibilità di sovrapporre, a quelle del giudice di merito, diverse ed alternative soluzioni o prospettazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21