Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and erroneous statutory interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Olga Stabile inadmissible, ordering her to pay procedural costs and fines. The court found the first ground of appeal based on Article 344-bis of the Penal Code to be unfounded due to a misinterpretation of the relevant law's temporal scope. Furthermore, the second ground regarding prescription was rejected as lacking the required specificity and factual elements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344-bis c.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on an erroneous statutory interpretation regarding the applicability of new procedural rules or fails to meet the strict requirements of specificity and factual support for generic complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE OLGA nato a BATTIPAGLIA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Olga Stabile; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata in ragione dell'intervenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su un errato presupposto normativo individuato nell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui la disposizione normativa di cui al nuovo art. 344-bis cod. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020; ritenuto che l'ulteriore doglianza, inerente all'intervenuta prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano doglianze generiche, prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura, in violazione di quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle 53pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre