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Ordinanza — n. 72/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 72/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 72/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANCINI PAOLO, nato a Fidenza il 24/09/1971 avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Paolo Carancini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente argomentato come tale riqualificazione si doveva escludere in quanto la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del presunto credito era diretta non soltanto nei confronti del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/206, Guarnieri, Rv. 267123-01), quali iii fratello e la madre della persona offesa; considerato che le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che le minacce dirette al fratello della persona offesa non sarebbero state finalizzate al recupero del credito sono meramente assertive e, perciò, del tutto generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 72/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Paolo Carancini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente argomentato come tale riqualificazione si doveva escludere in quanto la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del presunto credito era diretta non soltanto nei confronti del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/206, Guarnieri, Rv. 267123-01), quali iii fratello e la madre della persona offesa; considerato che le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che le minacce dirette al fratello della persona offesa non sarebbero state finalizzate al recupero del credito sono meramente assertive e, perciò, del tutto generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione credito in esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione mandato di credito opposizione al precetto esecutivo misura cautelare nel diritto di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Letto il ricorso di Paolo Carancini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANCINI PAOLO, nato a Fidenza il 24/09/1971 avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Carancini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente argomentato come tale riqualificazione si doveva escludere in quanto la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del presunto credito era diretta non soltanto nei confronti del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/206, Guarnieri, Rv. 267123-01), quali iii fratello e la madre della persona offesa; considerato che le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che le minacce dirette al fratello della persona offesa non sarebbero state finalizzate al recupero del credito sono meramente assertive e, perciò, del tutto generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 20