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Ordinanza — n. 71/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 71/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 71/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO LIBERO nato il 04/01/1975 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Libero Mango; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e formulato in termini non consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità riconosciuta nella individuazione del complessivo e congruo trattamento sanzionatorio, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli ci sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 71/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Parole chiave

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licenziamento abusivo disdetta per rappresaglia diritto alla disconnessione distacco di lavoratori indennità di disoccupazione per dirigenti abbandono del posto di lavoro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO LIBERO nato il 04/01/1975 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Libero Mango; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e formulato in termini non consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità riconosciuta nella individuazione del complessivo e congruo trattamento sanzionatorio, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli ci sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21