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Ordinanza — n. 69/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 69/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 69/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE BRIGHI VINCENZO nato a CASSANO ALLO IONIO il 19/07/1968 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Vincenzo Pavone Brighi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto vengono dedotte doglianze che non tengono conto della puntuale risposta in fatto che è stata fornita dalla Corte di appello all'omologo rilievo articolato con l'atto di gravame di merito, disatteso con corretta argomentazione in diritto (cfr., Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513) e con cui la difesa omette di confrontarsi criticamente; ritenuto che il secondo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, invero, considerata la pena inflitta, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 69/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto vengono dedotte doglianze che non tengono conto della puntuale risposta in fatto che è stata fornita dalla Corte di appello all'omologo rilievo articolato con l'atto di gravame di merito, disatteso con corretta argomentazione in diritto (cfr., Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513) e con cui la difesa omette di confrontarsi criticamente; ritenuto che il secondo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, invero, considerata la pena inflitta, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena remissione della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE BRIGHI VINCENZO nato a CASSANO ALLO IONIO il 19/07/1968 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Pavone Brighi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto vengono dedotte doglianze che non tengono conto della puntuale risposta in fatto che è stata fornita dalla Corte di appello all'omologo rilievo articolato con l'atto di gravame di merito, disatteso con corretta argomentazione in diritto (cfr., Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513) e con cui la difesa omette di confrontarsi criticamente; ritenuto che il secondo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, invero, considerata la pena inflitta, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 no