Ordinanza — n. 67/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita loro, esplicitando le ragioni del loro convincimento alla luce delle modalità e della gravità del fatto addebitato e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 67/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita loro, esplicitando le ragioni del loro convincimento alla luce delle modalità e della gravità del fatto addebitato e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novemb