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Ordinanza — n. 67/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 67/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 67/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita loro, esplicitando le ragioni del loro convincimento alla luce delle modalità e della gravità del fatto addebitato e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 67/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica segno di dominio pubblico ordinanza comunale norme edilizie comunali reati contro la volontà popolare libertà di manifestazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita loro, esplicitando le ragioni del loro convincimento alla luce delle modalità e della gravità del fatto addebitato e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, quanto alla dosimetria della pena, l'imputato ric:orrente non può evidentemente dolersi dell'omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novemb