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Ordinanza — n. 64/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 64/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 64/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDAELLI ORESTE nato a TREVIGLIO il 03/09/1954 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Oreste Radaelli, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge sostanziale in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, è articolato in termini non consentiti in questa sede, in quanto la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; per contro, la difesa sviluppa il motivo proponendo una sua diversa ed alternativa interpretazione dei dati istruttori di cui fornisce una lettura in chiave evidentemente liberatoria; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 64/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Parole chiave

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attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto furto di lieve entità aggravamento della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
280027 - 04); ritenuto che il secondo motivo, in punto di diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDAELLI ORESTE nato a TREVIGLIO il 03/09/1954 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Oreste Radaelli, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge sostanziale in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, è articolato in termini non consentiti in questa sede, in quanto la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; per contro, la difesa sviluppa il motivo proponendo una sua diversa ed alternativa interpretazione dei dati istruttori di cui fornisce una lettura in chiave evidentemente liberatoria; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); ritenuto che il secondo motivo, in punto di diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è formulato in termini che, ripercorrendo in via generale le caratteristiche e la ratio dell'istituto, omettono tuttavia di confrontarsi con le ragioni sostanziali che hanno indotto la Corte d'appello ad escluderne la praticabilità, avendo fatto riferimento, in particolare, al valore dei beni di cui si discute e che, di per sé, con valutazione non censurabile in questa sede, è stato considerato un elemento precluso per ritenere la particolare tenuità del fatto; rilevato che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argo mentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 2); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 in cui, facendo riferimento alle considerazioni spese per escludere i presupposto della causa di non punibilità, la Corte ha evocato la sostanziale gravità del fatto oltre che la condotta processuale dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così