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Ordinanza — n. 63/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding possession of keys and sentencing discretion in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 63/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Roberto Minguzzi inadmissible, rejecting arguments on the definition of tools for breaking locks and sentencing discretion. The appellant claimed an overly narrow interpretation of 'tools to open or force locks,' but the court affirmed the broader judicial understanding supported by precedent. Consequently, the court ruled that the lower court correctly exercised its discretion without requiring exhaustive reasoning for the specific penalty imposed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The definition of tools for breaking locks encompasses all devices inherently capable of opening locks, and sentencing discretion requires only congruent reference to decisive negative elements when denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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possession of keys criminal sentencing judicial discretion mitigating circumstances inadmissible appeal attenuazione della pena aggravamento della pena caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI ROBERTO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 29/10/1968 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIG:1CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Minguzzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati errneneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900), secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, l'espressione "strumenti atti ad aprire o forzare le serrature" deve essere intesa nella sua ac:cezione più ampia ed incondizionata, sì da farvi rientrare tutti gli arnesi idonei di per sé ad aprire le serrature ed altri analoghi congegni dotati di attitudine potenziale ad operare sulle medesime, come ampiamente argomentato nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 2); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il