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Ordinanza — n. 60/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity in grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 60/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds of attack. The appellant failed to punctually enumerate the legal reasons challenging the lower court's declaration of responsibility, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds of attack lack the required specificity to allow the appellate judge to identify the legal issues and exercise their supervisory power.

Parole chiave

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Article 581 Code of Criminal Procedure lack of specificity in appeal inadmissibility of criminal appeal supervisory power of appellate court punctual enumeration of legal reasons segno che può indurre in errore segno di dominio pubblico prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Natalino Lucchese; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Natalino Lucchese; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE NATALINO nato a PALERMO il 28/09/1983 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Natalino Lucchese; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto articolato in difetto della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e dei correlativi e congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e, perciò, di esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2023.