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Ordinanza — n. 58/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual appreciation beyond legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 58/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Giorgio Buffa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal sought to re-evaluate evidence and reconstruct facts using criteria different from those applied by the lower court. The court rejected this because such challenges constitute a review of factual appreciation, which falls outside the scope of legitimate judicial review and lacks specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the factual appreciation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible as they exceed the scope of legitimate review and do not allege specific procedural violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual appreciation review legitimate review scope evidence evaluation criteria procedural error absence scrutinio per merito comparativo condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo
Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, Farruggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA SALVATORE GIORGIO nato a PALERMO il 11/03/1976 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Giorgio Buffa; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità con particolare riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; ritenuto che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomenti logicamente lineati e giuridicamente corretti (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752;

Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) pervenendo ad conclusioni che risultano frutto di un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede in quanto non inficiato da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembr