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Ordinanza — n. 55/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper request for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 55/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Francesco Lo Cricchio inadmissible. The appellant argued for a new trial and specific evidence regarding the robbery charge, but the court found his arguments lacked specificity and attempted to re-evaluate facts already decided by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because the request for renewed proceedings was not a valid ground for cassation review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) e e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. d) e) c.p.p. The request for renewal of proceedings in the second instance is an exceptional remedy requiring specific grounds, and a general challenge to the absence of objective elements for the crime does not constitute a valid ground for cassation if the lower court's reasoning is sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility renewal of proceedings cassation robbery charge specific grounds appellate court review limits procedural code article 606 rapina tentato furto difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
266820 - 01); che, inoltre, non trattandosi di prove decisive che, sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, possono essere dedotte ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
266820 - 01); che, inoltre, non trattandosi di prove decisive che, sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, possono essere dedotte ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CRICCHIO FRANCESCO nato a CARINI il 14/03/1979 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Lo Cricchio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al confronto ed alla testimonianza richieste, è privo di specificità non confrontandosi con il contenuto della decisione impugnata in cui la Corte territoriale (cfr., pag.

4) ha spiegato le ragioni per le quali ha giudicato superfluo il sollecitato approfondimento istruttorio essendo, peraltro, il caso di ribadire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Sez. U, n. 12602 del 1;7/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01); che, inoltre, non trattandosi di prove decisive che, sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, possono essere dedotte ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può costituire motivo di censura esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, di conseguenza, si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argonnentativa della motivazione della decisione di secondo grado sia fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, come avvenuto nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivi del reato di rapina impropria, è privo di specificità e, per altro verso, introduce questioni non devolute alla cognizione della Corte di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato, cori argomentazione corretta sia sul piano logico che giuridico, le ragioni del loro convincimento, motivando ampiamente sulle ragioni per le quali hanno superato le questioni devolute con l'atto di appello (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec