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Sentenza — n. 47704/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47704/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova, acquisito il consenso alla consegna da parte di Cristian Conti, ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto relativo alla esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta dal Tribunale di Madrid per il reato di truffa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n. 69 del 2005 (il ricorso, infatti, è stato presentato il 2 dicembre scorso mentre l'ordinanza impugnata è stata pronunciata e letta all'udienza del 25 novembre). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento restituzione dell'assistenza sociale ritardo ingiustificato dell'azione penale ripetizione dell'indebito principio di non respingimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conti Christian nato in Francia il 04/04/1970 avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2024 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova, acquisito il consenso alla consegna da parte di Cristian Conti, ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto relativo alla esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta dal Tribunale di Madrid per il reato di truffa.

2. Christian Conti propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 69 del 2005. Si rileva, in particolare, che: il ricorrente ha integralmente versato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; il mandato di arresto è stato emesso prima dello spirare del termine di scadenza per tale versamento, termine la cui inosservanza avrebbe potuto determinare la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata; il ricorrente risiede in Italia; la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle circostanze indicate dal comma 2-bis dell'art. 18 legge n. 69 del 2005 con particolare riferimento alla maggiore idoneità dell'esecuzione della pena sul territorio italiano ai fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

3. In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n. 69 del 2005 (il ricorso, infatti, è stato presentato il 2 dicembre scorso mentre l'ordinanza impugnata è stata pronunciata e letta all'udienza del 25 novembre). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, I. n.69/2005. Così deciso il 30 dicembre 2024 Il Consigliere estens