Sentenza — n. 47663/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame proposto dal difensore di Montani Leonardo ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari con la quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 416-ter cod. pen. In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato la misura custodiale, ravvisando a carico di Montani Leonardo elementi indiziari della sua appartenenza al Clan Montani, perché già condannato in passato, per avere offerto la propria collaborazione tramite la cugina Bruna Montani al reperimento di voti in favore di Lorusso Maria Carmen e Nacci Michele, quali candidati per la carica di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 nel Comune di Bari, in cambio favori vari e somme di denaro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 314 cod.proc.pen; Sentenza — n. 47663/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, Leonardo Montani è stato scarcerato in data 4 novembre 2024, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell'udienza. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo si osserva che benché il ricorso fosse volto a censurare anche la gravità indiziaria, la revoca della misura cautelare disposta per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari ha comunque fatto venire meno l'interesse alla decisione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montani Leonardo, nato a Bari il 21/01/1975 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame proposto dal difensore di Montani Leonardo ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari con la quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 416-ter cod. pen. In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato la misura custodiale, ravvisando a carico di Montani Leonardo elementi indiziari della sua appartenenza al Clan Montani, perché già condannato in passato, per avere offerto la propria collaborazione tramite la cugina Bruna Montani al reperimento di voti in favore di Lorusso Maria Carmen e Nacci Michele, quali candidati per la carica di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 nel Comune di Bari, in cambio favori vari e somme di denaro.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Montani Leonardo ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo censura il vizio della motivazione per travisamento della prova in merito all'appartenenza ad una associazione mafiosa desunta solo da una condanna per fatti risalenti a trenta anni orsono. I collaboratori di giustizia Telegrafo Donato e Telegrafo Arcangelo lo hanno indicato come un soggetto che gestisce un panificio con il fratello e che era affiliato "all'epoca che fu" al clan Montani. Inoltre non risulta accertato che abbia anche accettato l'offerta della cugina I di mettersi a disposizione per favorire il reperimento dei voti dalla stessa richiesti. 2.2. Con il secondo motivo si censura come illogica e contraddittoria la valutazione operata dal Tribunale in punto di esigenze cautelari e di applicazione della custodia in carcere in luogo di misure gradate, senza tenere conto dell'epoca remota dei suoi trascorsi giudiziari da cui discendono le presunzioni cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, successivamente alla proposizione del ricorso, Leonardo Montani è stato scarcerato in data 4 novembre 2024, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente alla dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta dopo la fissazione dell'udienza. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo si osserva che benché il ricorso fosse volto a censurare anche la gravità indiziaria, la revoca della misura cautelare disposta per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari ha comunque fatto venire meno l'interesse alla decisione.
L'interesse che sorregge l'impugnazione di una misura cautelare è correlato al conseguimento di una utilità che afferisca allo status libertatís, salvo che nell'impugnazione sia stata sollecitata espressamente l'utilità della pronuncia correlata al fine di potersene avvalere per ottenere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. (in tal senso vedi, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002: «in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato»).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma, 20 novembre 2024 Il Cons liere estensore Ric Amoroso SEZIONE VI PENAL