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Sentenza — n. 47662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of legal violation in proportionality reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the seizure was disproportionate given the remote purchase date and sporadic income sources like gambling winnings and disability pensions. The court rejected these claims, ruling that the lower court's assessment of the property's value against the family's negligible legal income was not illogical and that such appeals require a clear violation of law, not just disagreement with factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against preventive seizure measures are inadmissible if they merely challenge the factual proportionality of the asset's value versus income without demonstrating a specific violation of law or a radical defect in the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure confiscation proceedings proportionality test inadmissible appeal violation of law delitto contro i beni sequestro di beni immobili sostanza del figlio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
Si deve anche osservare che il sequestro è stato disposto in funzione della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 (che richiama l'art.
Art. 240-bis cod. pen.
309/90 (che richiama l'art. 240-bis cod.pen.) per sproporzionalità del valore del bene rispetto ai propri redditi.
Art. 73 d.P.R. n.309/90
Art. 74 d.P.R. n.309/90
Art. 325 cod. proc. pen.
In definitiva, si tratta di censure che investono unicamente la motivazione laddove è pacifico che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
Si deve anche osservare che il sequestro è stato disposto in funzione della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 (che richiama l'art.
art. 240-bis cod.pen
309/90 (che richiama l'art. 240-bis cod.pen.) per sproporzionalità del valore del bene rispetto ai propri redditi.
art. 325 cod. proc. pen
In definitiva, si tratta di censure che investono unicamente la motivazione laddove è pacifico che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berlingeri Massimino, nato a Catanzaro il 26/11/1976 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice per il riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 giugno 2024 finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen. dell'immobile sito in via Aldo Fabrizi nella città di Crotone di proprietà del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/90, nella qualità di promotore e organizzatore di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Massimino Berlingeri ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata giustificazione della provenienza e della sproporzione del valore del bene con il reddito e le attività dichiarati. Si osserva che l'acquisto del terreno e la costruzione del fabbricato sono avvenuti prima del 2019 e, quindi, in epoca antecedente a quella del periodo in cui viene collocata la nascita e l'operatività del sodalizio criminale. Inoltre, la sproporzione del valore è contraddetta dalle indennità di invalidità conseguite nel 2015 dai figli dell'indagato, ammontanti a 12 mila euro, e dalle vincite al gioco per circa 75 mila euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure del ricorrente, investendo direttamente il merito delle valutazioni operate dal Tribunale sulla ritenuta sussistenza della sproporzionalità e della ragionevolezza temporale sono inammissibili perché volte a dare una diversa lettura alle risultanze processuali, senza fare emergere alcuna illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, nell'ordinanza impugnata si evidenzia come la sproporzionalità degli investimenti necessari per la realizzazione del fabbricato in sequestro rispetto ai redditi dell'indagato è stata affermata sulla base di valutazioni non illogiche del compendio probatorio, stante l'assenza di redditi leciti dell'indagato e di una attività lavorativa.

Le considerazioni difensive sull'epoca remota dell'acquisto dell'immobile non risultano suffragate da elementi di riscontro, mentre le altre considerazioni sulle vincite al gioco e le indennità di invalidità dei figli introducono un diverso ordine di censure che investe l'accertamento del presupposto della sproporzionalità sulla base di una lettura parziale di tutte le risultanze in atti. Si deve anche osservare che il sequestro è stato disposto in funzione della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 (che richiama l'art. 240-bis cod.pen.) per sproporzionalità del valore del bene rispetto ai propri redditi.

La sproporzione rispetto ai redditi leciti è stata argomentata sulla base dell'esiguità dei redditi di tutto il nucleo familiare, anche tenuto conto delle allegazioni difensive relative ad entrate sporadiche per vincite di gioco ritenute comunque non adeguate a giustificare l'elevato importo degli investimenti necessari per costruire l'immobile edificato su due piani, con piscina, garage e giardino annessi, anche a prescindere dalle modalità e tempi di acquisizione del terreno, atteso il valore senz'altro preponderante del fabbricato in applicazione dei principi affermati in tema di misure di prevenzione e correttamente richiamati perché validi anche in sede di c.d. confisca allargata (vedi, Sez.

U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886). In definitiva, si tratta di censure che investono unicamente la motivazione laddove è pacifico che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., non potendosi neppure ravvisare nella motivazione vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i