Sentenza — n. 47656/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Alessandria, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti degli imputati Odion Monday ed Ekoyata Ehis le pene, pecuniaria e detentiva, rispettivamente convenute in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato per Ekoyata ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.; con la sentenza, il giudice ha disposto, inoltre, l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 47656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Alessandria, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti degli imputati Odion Monday ed Ekoyata Ehis le pene, pecuniaria e detentiva, rispettivamente convenute in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato per Ekoyata ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.; con la sentenza, il giudice ha disposto, inoltre, l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Odion Monday, n. in Nigeria 20/12/1997 2. Ekoyata Ehis, n. in Nigeria 18/08/1990 avverso la sentenza n. 339/24 G.i.p. del Tribunale di Alessandria del 14/05/2024 letti gli atti, i ricorsi e i decreti impugnati; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Alessandria, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti degli imputati Odion Monday ed Ekoyata Ehis le pene, pecuniaria e detentiva, rispettivamente convenute in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato per Ekoyata ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.; con la sentenza, il giudice ha disposto, inoltre, l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso il punto della sentenza riferito all'espulsione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo erronea applicazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata la misura disposta nonostante le pene complessive, detentive e/o convertite, rispettivamente patteggiate non superino la misura di due anni di reclusione (un anno e otto mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa per Odion e un anno e dieci mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa per Ekoyata). Con un secondo motivo denunciano la violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 per carenza assoluta di motivazione in tema di pericolosità degli imputati alla luce del disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
2. Nell'applicare la misura dell'espulsione a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 il giudicante ha violato il dato testuale di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. a mente del quale la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta (...) l'applicazione (...) di misure di sicurezza, tra i quali va senza alcun dubbio annoverata quella dell'espulsione citata (v. anche Sez. 4, n. 42841 del 02/10/2008, P.G. in proc. Jara Salazar, Rv. 241333). Nella specie, l'eventuale conversione della sanzione pecuniaria, fissata in 5.000,00 euro per entrambi gli imputati, ai sensi dell'art. 135 cod. pen., porterebbe, infatti, ad un innalzamento della pena complessiva di ulteriori venti giorni, insufficiente per ciascuno di loro a superare il limite anzidetto di due anni di reclusione.
3. In accoglimento dell'impugnazione, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, la relativa statuizione dovendo essere eliminata ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla espulsione degli imputati dal territorio dello Stato, che elimina. Così deciso, 6 novembre 2024 Il consigli